Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
                Bonus sociale energia elettrica e gas 
 
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le  agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio
2022, n. 51, )) sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione  per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il  30  giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio  della  Cassa
per i servizi  energetici  e  ambientali  per  l'anno  2022  ((,  con
l'obiettivo di mantenere inalterata  rispetto  al  secondo  trimestre
dell'anno 2022 la spesa dei clienti  beneficiari  delle  agevolazioni
corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici. 
  2.  Fermo  restando  il  valore  soglia  dell'ISEE  previsto  dalle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  508,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso
di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel  corso  del  medesimo
anno  2022  che  permetta  l'applicazione  dei  bonus   sociali   per
elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono  riconosciuti  agli
aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o,  se  successiva,  a
decorrere dalla  data  di  cessazione  del  bonus  relativo  all'anno
precedente. Le somme gia' fatturate  eccedenti  quelle  dovute  sulla
base dell'applicazione del citato bonus sono  oggetto  di  automatica
compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella  prima
fattura  utile  o,  qualora  non  sia  possibile,  tramite   rimborso
automatico da eseguire entro tre mesi  dall'emissione  della  fattura
medesima. 
  2-bis. Al  fine  di  informare  i  cittadini  sulle  modalita'  per
l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas,  l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce  una  specifica
comunicazione da inserire nelle  fatture  per  i  clienti  domestici,
prevedendo anche  l'indicazione  dei  recapiti  telefonici  a  cui  i
consumatori possono rivolgersi. 
  2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022
e' trasferito alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali
l'importo  di   116   milioni   di   euro.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. ))